Rispetto alla prima versione ridotte sensibilmente le classi coinvolte. Accolte diverse nostre richieste, ma rimane la criticità di non aver esplicitato tutti i titoli equiparati: una scelta che complica le verifiche dei titoli a cura delle segreterie
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 255 del 22 dicembre 2023, che ha revisionato i requisiti di accesso ad alcune classi di concorso e realizzato accorpamenti tra insegnamenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, caratterizzate da contenuti disciplinari e requisiti di accesso affini.
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Le semplificazioni previste nel PNRR
L’intervento dell’amministrazione scaturisce da una indicazione contenuta nel PNRR, che prevede interventi tesi a razionalizzare e accorpare le classi di concorso in un’ottica di semplificazione e interdisciplinarità.
La norma che ha tradotto questo principio in legge è contenuta nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all’art. 4, comma 2-bis, il provvedimento che definisce l’intervento è il DM 255 del 22 dicembre 2023.
Classi di concorso coinvolte
Il decreto adottato interviene su alcune classi di concorso di cui alla tabella A:
A-01, (ex A-01 e A-17); A-12 (ex A-12 e ex A-22); A-20; A-22 (ex A24 e ex A25); A27; A-30 (ex A-29 e ex A-30); A-48 (ex A-48 e A-49); A-53; A-70 (ex A-70 e ex A-72); A-71 (ex A-71 e ex A-73).
Resta ferma la distinzione dei ruoli di appartenenza relativamente alla scuola secondaria di I grado e alla scuola secondaria di II grado.
Decorrenza della norma
I nuovi requisiti valgono a partire dall’11 febbraio 2024, che è il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 255/23.
Per chi, alla data dell’11 febbraio 2024, fosse già in possesso di un titolo di studio valido per l’accesso alle classi di concorso oggetto di modifica, può fare riferimento ai requisiti previsti dal DPR 19 del 14 febbraio 2016 come modificato e integrato dal DM 259 del 9 maggio 2017 e dal DM 20 novembre 2023.
Equiparazioni tra titoli di studio
Quando nella tabella A allegata al DM nella colonna rubricata “Titoli di accesso Lauree magistrali”, è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento a essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e s.m.i., anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.
Le nostre osservazioni
Già in fase di informativa sindacale abbiamo rilevato molte criticità nell’intervento dell’amministrazione, che è apparso frettoloso e poco preciso su diverse proposte di modifica.
A tal proposito abbiamo già formulato dei quesiti al ministero per avere risposta su alcuni passaggi di dubbia interpretazione.
A oggi il decreto pubblicato ha visto fortemente ridimensionato il numero degli interventi.
Rimane la grossa criticità di non avere previsto con chiarezza un elenco di titoli equiparati, scelta che complicherà la verifica dei titoli di accesso da parte delle scuole nell’individuazione dei supplenti destinatari di contratto a tempo determinato.