Anno di formazione e prova docenti neoassunti: la norma che introduce la novità è intempestiva e arriva ad anno scolastico quasi concluso

 

Per attivare le 10 ore di formazione sulla didattica digitale integrata serve un provvedimento ministeriale che ad oggi non c’è.

 

Con la conversione in legge del DL n. 19 del 2 marzo 2024, viene confermata la misura che prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attivitàÌ formative svolte durante il periodo annuale di servizio in prova prevedano anche la frequenza di uno o piuÌ moduli formativi, pari ad almeno il 20% delle ore complessivamente previste per il percorso di formazione e prova, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.

Si tratta di moduli di formazione di almeno 10 ore sulla didattica digitale integrata e sulle nuove competenze e linguaggi, la cui attivazione nell’ambito del percorso di formazione dei docenti neoassunti in ruolo richiede una norma applicativa a cura del Ministero dell’Istruzione che ad oggi non è ancora stata emanata.

Infatti, le attività formative del periodo di formazione e prova per il 2023/24 sono regolamentate dal DM n. 226 del 16 agosto 2022 e dalla nota 65741 del 7 novembre 2023. Entrambi i provvedimenti sono stati emanati prima dell’approvazione del DL 19/2024 e non contemplano le 10 ore sulla didattica digitale integrata nellalveo delle attività formative rivolte al personale neoassunto in ruolo.

Ci troviamo quindi di fronte ad una duplice difficoltà: l’intervento del legislatore su questa materia, con la previsione di applicare la novità delle 10 ore di formazione sulla didattica digitale integrata già dall’anno in corso è evidentemente intempestivo; inoltre, la mancanza di un decreto ministeriale o di una nota applicativa che fornisca indicazioni alle scuole e ai docenti coinvolti, rende di fatto inapplicabile la previsione della norma.

Per questo come FLC CGIL abbiamo sollecitato il Ministero dell’istruzione a fornire dei chiarimenti: è impossibile dare seguito all’applicazione della norma in assenza di una specifica indicazione dell’amministrazione quando, ad anno di formazione quasi concluso, la maggior parte dei docenti hanno già portato a termine la formazione in presenza e su piattaforma INDIRE.


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