La FLC CGIL scrive al Ministro e chiede un’interpretazione flessibile della norma che prevede la conferma di sede per i vincitori già in servizio su posto vacante nella stessa regione e nella stessa tipologia di cattedra
ll DL 71/2024 ha introdotto la possibilità di assumere, nel 2024/25, con decorrenza giuridica dal 1° settembre ed economica dalla presa di servizio, i vincitori dei concorsi PNRR se le graduatorie saranno pubblicate entro il 10 dicembre.
Ha altresì disposto che, qualora all’atto della nomina gli interessati stiano svolgendo una supplenza su posto vacante nella stessa regione e nel medesimo posto o classe di concorso per cui sono risultati vincitori di concorso, siano confermati su tale sede.
Si tratta di una norma, voluta dal Governo e dal Ministro Valditara, sbagliata nella sua impostazione, lesiva dei diritti tanto di chi viene confermato d’ufficio su una sede non scelta ai fini dell’immissione in ruolo quanto di chi si vede sottrarre quei posti dal ventaglio delle preferenze esprimibili.
La FLC CGIL ritiene che a tutti i vincitori debba essere riconosciuto il diritto di scelta della sede, sulla base della posizione occupata in graduatoria, tanto più alla luce della normativa vigente che prevede vincoli di permanenza pluriennale nella sede di prima assegnazione.
La FLC CGIL, preso atto della disposizione normativa, ne chiede un’interpretazione flessibile da parte del Ministero dell’istruzione al fine perlomeno di consentire ai vincitori che si trovano in tale fattispecie di poter esercitare o meno la facoltà e quindi di poter procedere alla scelta della sede di assegnazione.
Roma, 15 ottobre 2024
Al Prof. Giuseppe Valditara
Ministro dell’Istruzione e del Merito
Al Prof. Giuseppe Recinto
Capo di Gabinetto del MIM
Alla Dott.ssa Carmela Palumbo
Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
Oggetto: Scelta della sede per i docenti vincitori dei concorsi DDG n. 2575/2023 DDG n. 2576/2023 inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024.
ll DL 71/2024 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n.106, ha introdotto la possibilità di assumere, nel 2024/25, con decorrenza giuridica dal 1° settembre ed economica dalla presa di servizio i vincitori dei concorsi di cui all’oggetto se le graduatorie saranno pubblicate entro il 10 dicembre. Le operazioni dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2024.
Inoltre, il suddetto decreto ha disposto che i vincitori del concorso individuati per l’assunzione, qualora all’atto della nomina stiano svolgendo una supplenza su posto vacante, quindi fino al 31/08, nella stessa regione e nel medesimo posto o classe di concorso per cui sono risultati vincitori di concorso, siano confermati su tale sede (art. 14 bis comma 3).
La scrivente organizzazione sindacale chiede un’interpretazione flessibile di tale disposizione al fine di consentire ai vincitori che si trovano in tale fattispecie di poter esercitare o meno la facoltà espressa dalla norma.
Tale richiesta è finalizzata a riconoscere ai suddetti vincitori il diritto di esprimere una preferenza nella scelta della sede sulla base della posizione occupata in graduatoria, anche in relazione ai vincoli di permanenza pluriennale nella sede di prima assegnazione previsti dalla normativa vigente.
Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.
Il Segretario generale FLC CGIL
Gianna Fracassi