Dal 15 marzo accesso al lavoro agile e, se non possibile, al congedo parentale retribuito al 50%. Il provvedimento ha durata fino al 30 giugno. Bene la reintroduzione, ma per i lavoratori della scuola emergono le difficoltà
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge 30 del 13 marzo 2021 con le attese misure di sostegno per i genitori.
Si tratta di uno stanziamento di 282,8 milioni di euro per coprire fino al 30 giugno 2021 i periodi di astensione dal lavoro retribuiti al 50% e il Bonus babysitter; il personale della scuola, alle condizioni che di seguito verranno richiamate, non accede a questo secondo beneficio in quanto riservato ad alcune categorie di dipendenti del settore sanitario, forze dell’ordine e lavoratori autonomi.
Il disegno di legge prevede, dal 15 marzo, prioritariamente l’accesso alla prestazione in modalità agile per il genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni che svolge attività in DaD o si trovi ad aver contratto infezione da Covid-19 oppure per quarantena disposta dal dipartimento dell’ASL territoriale.
Solo qualora la sua prestazione non possa essere svolta da remoto, il genitore può usufruire di un periodo di congedo parentale straordinario retribuito con una indennità pari al 50%.
Se al figlio/a è riconosciuta una disabilità grave non sono fissati limiti anagrafici; dai 14 ai 16 anni il diritto al congedo rimane, ma senza corresponsione, né contribuzione figurativa.
Parte delle risorse stanziate sono destinate a garantire la sostituzione del personale docente, educativo e ATA che usufruisce del beneficio.
Il nostro commento
Accogliamo con soddisfazione la reintroduzione di queste misure di sostegno alla famiglia e, soprattutto, la decisione del Governo di emanarle in via d’urgenza in parallelo con la sospensione delle attività scolastiche ed educative in presenza.
Tuttavia per il nostro personale, in particolare i docenti, emergono delle criticità nel momento in cui non è lasciata ai singoli la scelta autonoma di decidere se ricorrere al lavoro in modalità agile oppure al congedo parentale.
Nel caso della scuola, la rigidità della norma non tiene conto che “insegnare a distanza” è qualcosa di diverso dal più diffuso smart working, perché le caratteristiche sono quelle di orari fissi e programmati nonché della presenza sincrona in video con le classi.
Per il docente-genitore tutto ciò assume aspetti che potrebbero essere inconciliabili con le esigenze di assistenza/cura/supporto dei figli/e, anch’essi a casa, a maggior ragione se piccoli.
Sarebbe stato opportuno garantire, almeno per certe categorie, più flessibilità nell’accesso ai benefici in considerazione delle specificità delle funzioni, in modo da consentire una più agevole organizzazione evitando di dover contrapporre gli interessi familiari a quelli lavorativi.