Due sentenze favorevoli del Tribunale di Roma che ribadiscono come la selezione per l’estero rientra nella mobilità professionale disciplinata dalla contrattazione collettiva.
Il Tribunale di Roma, con sentenze del 17 e 31 maggio 2021, ha accolto due ricorsi presentati dal nostro legale di riferimento per l’estero (avv. Federica D’Innocenzo) relativi all’esclusione dalla procedura selettiva estero 2019 e/o dalle graduatorie ad essa relative di ricorrenti che hanno già svolto all’estero un periodo di 9 anni.
Il Giudice del Lavoro, in totale accoglimento delle tesi sostenute nei ricorsi, ha affermato la prevalenza della normativa contrattuale rispetto al D.Lgs. 64/2017, riconoscendo così il diritto dei ricorrenti a svolgere un ulteriore mandato all’estero (in un caso per ulteriori 5 anni, in un altro per ulteriori 6).
Le sentenze muovono dal presupposto per cui la destinazione all’estero afferisce all’ambito della mobilità, la cui disciplina è demandata alla contrattazione collettiva. Si legge in una delle sentenze:” Pertanto, ai sensi dell’articolo 40 del D. Lgs. n. 165/2001, la mobilità scolastica è riservata alla contrattazione collettiva”.
Si segnala, inoltre, che con 4 sentenze del 23 maggio 2021, il Tribunale di Roma, modificando il proprio orientamento, ha accolto altri ricorsi, sempre aventi ad oggetto l’impugnazione dell’esclusione dalla procedura selettiva estero 2019 e/o dalle graduatorie ad essa relative, per avere i ricorrenti già svolto all’estero un periodo di 6/7 anni con due mandati diversi.
In questo caso il Giudice del Lavoro, pur non ritenendo prevalente la normativa contrattuale rispetto al D.Lgs. 64/2017, ha comunque accolto la domanda dei ricorrenti, riconoscendo il loro diritto a svolgere un ulteriore mandato all’estero (di 2 o 3 anni), al fine di raggiungere il limite di 9 anni fissato nel decreto stesso.
La FLC CGIL continuerà ad essere a supporto delle lavoratrici e dei lavoratori con tutte le azioni possibili necessarie per la tutela dei loro diritti.