Il Ministero fornisce chiarimenti sullo svolgimento del periodo di prova


Scuola  Il ministero, con la nota n. 3699 del 29 febbraio 2008, fornisce chiarimenti in merito al superamento del periodo di prova.
 
Scuola: superamento periodo di prova
 

A seguito di una nostra richiesta di chiarimento, il MPI ha emanato la  nota prot. 3699 del 29 febbraio 2008 per precisare una volta per tutte che:

  • per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto 2007 e quindi dal 1 settembre 2007 ai soli fini giuridici, e in servizio nell’a.s. 2007/2008 come supplente annuale, sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo che presta un servizio non inferiore a 180 giorni, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale;
  • tale personale può anche svolgere l’attività di formazione (ai fini del superamento dell’anno di formazione) nel corso dello stesso anno scolastico. Si chiarisce anche che tale opzione è consentita alla lavoratrice madre, seppur in assenza di regolare prestazione del servizio;
  • l’anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera. Pertanto non deve ripetere l’anno di formazione, una volta espletato, chi dovesse instaurare un successivo e nuovo rapporto di lavoro nella stessa o altra provincia;
  • rimane fermo, al contrario, l’obbligo del superamento del periodo di prova qualora si instauri un nuovo rapporto di lavoro in un grado di scuola diverso da quello dove si è espletato l’anno di formazione oppure si sia ottenuto un passaggio di ruolo (mobilità professionale verticale) sempre in un diverso grado di scuola;
  • il personale neo-nominato che dovesse optare per il conferimento di supplenza ai sensi dell’art. 36 o 59 del C.C.N.L. del 29/11/2007, questo è tenuto al superamento del periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso ovvero nel profilo professionale di titolarità.

Questo perché il 2° comma, dei suddetti articoli del Ccnl, prevede che al predetto personale si applica la disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato.

Roma, 3 marzo 2008

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