I docenti sono tenuti alla DDI solo per l'emergenza Covid: nota della Flc Cgil di Potenza

AL SINDACO DEL COMUNE DI POTENZA
Dott. Mario Guarente
AL PRESIDENTE ANCI DI BASILICATA
Dott. Salvatore Adduce
AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI BASILICATA
Dott.ssa Claudia DATENA
AL DIRIGENTE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI POTENZA
Dott.ssa Debora INFANTE
AI DIRIGENTI SCOLASTCI
AL PERSONALE DELLA SCUOLA

Oggetto: chiusura scuole causa neve – svolgimento DDI

Nell’ultima ordinanza del Sindaco del Comune di Potenza (n. 14 del 12 febbraio 2021), per effetto della precipitazione nevosa e delle avverse condizioni meteorologiche, è stata disposta la “chiusura straordinaria e temporanea delle scuole di ogni ordine e grado e la sospensione della DAD, nella giornata del 13 febbraio 2021”.

Prendiamo spunto da questo provvedimento, probabilmente di tenore analogo ad altre ordinanze sindacali emesse in altri comuni della Basilicata, per fare chiarezza sulle prerogative degli enti locali in materia di scuola e sugli obblighi del personale docente in ordine alla didattica a distanza (di seguito DDI, ovvero Didattica Digitale Integrata, secondo il più recente acronimo), al fine di evitare confusione istituzionale.

È bene evidenziare che i casi in cui si può ricorrere alla DDI sono definiti da uno specifico contratto, sottoscritto in data 9 novembre 2020 tra il Ministero e le OO.SS. che, all’art. 1 comma 1, stabilisce quanto segue:

“Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado, ovvero, nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza …”

Dalla disposizione sopra richiamata, che peraltro conferma quanto stabilito dall’art. 2 comma 3 DL 8 aprile 2020, n. 22 e dalle stesse Linee guida sulla DDI, emanate dal Ministro dell’Istruzione con DM 89 de 7/8/2020, si evince chiaramente che la didattica a distanza è prevista esclusivamente per lo stato di emergenza, dovuto al diffondersi della pandemia da Covid 19, e non è utilizzabile in nessun caso per altre emergenze.

Pertanto, in caso di maltempo o gravi eventi atmosferici e calamità naturali, qualora le autorità preposte decretino la chiusura delle scuole (o la sospensione delle lezioni), si applica per il personale docente quanto prescritto in materia di impedimento dovuto a causa forza maggiore, per il quale l’art. 1256 comma 2 del codice civile dispone l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta.

Il Sindaco, in quanto Ufficiale di Governo, può adottare provvedimenti contingibili di urgenza “al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini”, tra cui la chiusura temporanea della scuola, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 267/200, ovvero “la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti”, ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs 112/98, limitatamente alle scuole del primo ciclo (per la secondaria di II grado la competenza ricade sulla Provincia).

Le suddette prerogative, volte alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, devono essere esercitate nei limiti previsti dalla legge, e non possono invadere ambiti regolati da altre disposizioni normative, quali ad esempio le prestazioni lavorative del personale della scuola, disciplinate per via contrattuale.

Si invitano pertanto il Sindaco di Potenza e, più in generale, i Sindaci dei comuni lucani, per il tramite del presidente regionale dell’Anci, ad un corretto esercizio delle proprie funzioni istituzionali evitando di fare riferimenti, nelle ordinanze che dispongono la chiusura della scuola o la sospensione delle lezioni, allo svolgimento (o meno) della DDI, di pertinenza contrattuale.

Distinti saluti.

Il Segretario Provinciale
Paolo Laguardia

Potenza, 23 febbraio 2021

Chiusura scuole causa neve e svolgimento DDI

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