Agire con tempestività per avere graduatorie corrette il prossimo settembre.
L’avvio dell’anno scolastico ha visto quest’anno l’utilizzo delle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze.
Le GPS, a causa della tempistica estremamente ristretta nella presentazione delle istanze e anche a causa di problemi tecnici con la nuova interfaccia informatizzata sono state costituite con numerosi errori determinati da punteggi errati presenti in maniera assai diffusa su tutto il territorio nazionale.
La scelta di non pubblicare graduatorie provvisorie ha determinato enormi difficoltà nella correzione degli errori e ha alimentato un forte contenzioso di tipo amministrativo, perché per molti lavoratori la scelta obbligata per ottenere la correzione dei punteggi errati è stata quella del ricorso al TAR, una procedura onerosa e anche troppo lunga rispetto ai tempi della scuola.
Tra agosto e settembre abbiamo più volte sollecitato il Ministero a intervenire per dare indicazioni agli Uffici periferici di accogliere i reclami presentati dai lavoratori in autotutela e correggere gli errori.
Sta di fatto che, complice anche la carenza di personale negli uffici preposti, gli errori non sono stati corretti, le nomine sono state fatte da graduatorie inattendibili e tutto l’onere dei controlli è ricaduto sulle scuole.
Inoltre, visto che le procedure di verifica sui titoli dichiarati vengono gestite con tempi e modalità assai diverse da provincia a provincia e talvolta da scuola a scuola, avevamo chiesto a settembre al ministero di istituire delle task-force di supporto alle scuole, che aiutassero nella verifica e nell’interpretazione delle norme, proponendo anche l’istituzione di tavoli di confronto permanenti con le organizzazioni sindacali. L’amministrazione, almeno a livello centrale, ha rifiutato questa modalità di confronto e ha di fatto lasciato sole le scuole e gli uffici periferici nella gestione di questa delicata partita.
Le indicazioni fornite dall’OM 60 del 10 luglio 2020 contengono comunque alcuni punti fermi:
- art. 7 c. 8-9 L’aspirante che non è in possesso del titolo di accesso richiesto è escluso dalle relative graduatorie. Inoltre, fatte salve le responsabilitàà di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a veritàà.
- Art. 8 c. 5-6 Un primo controllo spetta agli uffici scolastici provinciali, che procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso (questo livello di controllo é saltato, tanto che le verifiche sono state scaricate integralmente sulle scuole che hanno stipulato il primo contratto). In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria (a seconda che l’amministrazione ritenga di trovarsi di fronte a dichiarazioni false e mendaci, oppure a dichiarazioni semplicemente “non veritiere”, che scaturiscono dalla complessità della materia oggetto di dichiarazione).
- Art. 8 c. 7-8 La scuola ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli il dirigente scolastico comunica i risultati della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di esito positivo del controllo i titoli si intendono definitivamente validati e utili per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente.
- Art. 8 c. 9 In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7 commi 8 e 9, o ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilitàà penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000.
- Art. 8 c.10 Conseguentemente alle decisioni assunte dall’Ufficio scolastico (esclusione o rideterminazione del punteggio), l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto (quindi non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianitàà di servizio e della progressione di carriera), questo al netto di ogni eventuale sanzione di altra natura.
Punti da chiarire: nel solco di quanto indicato nell’OM gli errori, che sappiamo essere numerosi, contenuti nelle GPS possono essere ricondotti a due tipologie:
- dichiarazioni false e mendaci, che nella giurisprudenza possono avere come presupposti dolo o colpa grave del dichiarante (ovvero la consapevolezza del soggetto che dichiara un titolo che sa di non possedere o la negligenza nella compilazione che ha portato il dichiarante a non rendersi conto che il titolo dichiarato non é conforme a quanto richiesto).
- mero errore materiale, ovvero una dichiarazione non veritiera dovuta alla complessità della materia oggetto della dichiarazione.
Noi sappiamo che la gran parte degli errori commessi dai docenti sono riconducibili a questa seconda tipologia, laddove la loro la buona fede è dimostrata anche dal fatto che in tanti, una volta resisi conto dell’errore, hanno presentato reclamo agli uffici scolastici competenti per chiedere la correzione dei punteggi, secondo le indicazioni fornite dallo stesso Ministero con la nota 1550 del 4 settembre 2020 .
Tuttavia è evidente che il Ministero dovrebbe fornire indicazioni precise in merito a come affrontare e distinguere queste due diverse tipologie di situazioni, anche per evitare la frequente difformità di scelte operate a livello degli uffici periferici in materia di reclutamento, a cui ormai assistiamo da troppi anni.
Come FLC riteniamo che sia corretto sanzionare chi ha deliberatamente dichiarato titoli falsi, ma che sia altrettanto doveroso distinguere da questa casistica coloro che hanno commesso un mero errore materiale in buona fede e hanno chiesto la correzione in autotutela dei punteggi.
Infine, occorrono indicazioni precise sulla tempistica di ripubblicazione delle graduatorie corrette, e indicazioni su come procedere in tutti quei casi in cui i supplenti non sono stati destinatari di incarico a tempo determinato, per cui i controlli da parte delle scuole non ci sono stati.