Manca ancora il contingente, che è in attesa di autorizzazione da parte del MEF.
Mercoledì 7 luglio 2021 il Ministero dell’Istruzione ha presentato alle organizzazioni sindacali la bozza delle istruzioni operative per le immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico 2021/2022.
Speciale assunzioni e supplenze
Il contingente, che non è ancora disponibile, in quanto non è ancora arrivata l’autorizzazione del MEF, sarà ripartito come segue.
Innanzitutto ci sarà la divisione dei posti tra GAE 50% e concorsi 50%.
Per quanto riguarda i concorsi i posti saranno assegnati facendo scorrere in ordine le seguenti procedure.
GM 2016 = compresi gli idonei (è utile ricordare che la validità delle GM 2016, originariamente prevista per tre anni dalla pubblicazione, è stata prorogata di 1 anno dalla Legge 205/2017 comma 603, e poi di un ulteriore anno dal Decreto Legge 126/2019. Pertanto le graduatorie, comprensive degli elenchi aggiuntivi degli idonei sono valide per i 5 anni scolastici successivi alla pubblicazione. Nella maggioranza dei casi saranno quindi valide anche per il 2021/2022).
GMR concorsi straordinari 2018 + FASCIA AGGIUNTIVA alle GMR 2018 = fino al 100% dei posti che residuano dopo le GM 2016
GM Concorso Straordinario 2020 = dalle graduatorie già pubblicate o che saranno pubblicate entro i termini utili per le immissioni in ruolo
GM Concorso STEM = partecipano a questa fase se le graduatorie vengono pubblicate entro i termini utili per le immissioni in ruolo
Il ricorso alle GPS 1 fascia avverrà al netto dei posti attribuiti alle altre procedure e al netto dei posti accantonati per il concorso ordinario (compreso lo STEM).
È confermata, come da normativa vigente, l’abolizione della call veloce.
I posti del contingente saranno distribuiti tra concorso straordinario 2020 e concorso STEM nella misura del 50% a ciascuna delle due procedure.
Abbiamo posto all’amministrazione diversi quesiti e osservazioni, che proviamo a riassumere.
Abbiamo chiesto un chiarimento sul conseguimento dell’abilitazione per coloro che hanno superato lo straordinario che a nostro avviso devono potersi considerare abilitati. Su questo punto l’amministrazione dovrebbe riconvocarci a breve giro.
Abbiamo chiesto di chiarire se il docente coinvolto in più turni di nomina in relazione al concorso straordinario possa ricevere una nomina e poi optare per una seconda assegnazione e su questo la risposta è stata positiva.
Rispetto al depennamento a seguito del superamento del periodo di prova, previsto dall’art. 399 del TU, c. 3-bis, abbiamo chiesto di chiarire la situazione per i diplomati magistrali, che a nostro avviso non avendo un ruolo definitivo, bensì legato alla vertenza in corso, non dovrebbero essere depennati, ma chiariranno successivamente la posizione dell’amministrazione.
Abbiamo poi chiesto di conoscere il numero dei partecipanti effettivi dei docenti che hanno superato il concorso STEM e i quesiti, anche in relazione al concorso straordinario per cui non sono mai stati pubblicati.
Abbiamo chiesto se i docenti che non hanno partecipato al concorso STEM potranno partecipare all’ordinario per i posti che residuano e la risposta è stata affermativa.
Abbiamo inoltre chiesto delle precisazioni sui requisiti di accesso al TFA sostegno e sull’esonero dalla prova preselettiva per i docenti con 3 anni di servizio e infine le date in cui si dovrebbero aprire le funzioni per gli elenchi aggiunti