Università e Ricerca: al Senato il ddl sulla riforma del pre-ruolo e reclutamento approvato alla Camera

 

La FLC CGIL propone alle forze politiche gli emendamenti per cambiare un provvedimento sbagliato!

La FLC CGIL da diversi anni sottolinea la necessità di eliminare ogni figura precaria all’interna del mondo dell’università e della ricerca, riconducendo le tipologie di lavoro atipico nel quadro di rapporti di lavoro stabili, con piene garanzie retributive e normative.

Per questo ha richiesto, insieme ad altre organizzazioni sindacali e associazioni, l’eliminazione dal Disegno di Legge 2285 delle borse di ricerca (una figura ibrida e ambigua, sospesa nel nulla tra percorsi formativi e attività di ricerca) e degli assegni di ricerca (una figura atipica di lavoro subordinato, senza chiaro inquadramento e relativi diritti), ritenendo che dopo il percorso di dottorato sia possibile e si debba accedere direttamente a percorsi tenure (università) o in cui è comunque prevista una successiva stabilizzazione (enti di ricerca). Una richiesta prioritaria di eliminazione dell’art. 2 e dell’art. 4 del disegno di legge che, in primo luogo, confermiamo con convinzione. In ogni caso, a fronte dell’asserita intenzione da parte del governo e delle forze parlamentare di voler mantenere l’attuale impianto del DL, ritiene almeno necessario sviluppare politiche inclusive nei confronti delle figure atipiche che vi sono definite. Per questo ritiene fondamentale ricondurre entro rapporti di lavoro definiti nazionalmente, con diritti e condizioni di lavoro uniformi, alcune figure professionali precarie che sono state definite per legge, ma a cui si applicano contratti di lavoro individuali di diritto privato regolati autonomamente dai diversi Atenei, anche con profonde differenziazioni in relazione a compiti, impegni, carichi di lavoro e elementi accessori della retribuzione (come ad esempio buoni pasto, mense, servizi di welfare, ecc). Lavoratori e lavoratrici appunto atipici, in quanto estranei a garanzie e uniformità dello Stato giuridico della docenza universitaria, soggetti ad una regolazione contrattuale dei loro rapporti di lavoro ma esterni al perimetro contrattuale del CCNL Istruzione e ricerca.

Nello specifico, si propone di sostituire i profili definiti dalla legge 240 del 2010 delle borse di ricerca (articolo 18 comma 5 lettera f) e degli assegni di ricerca (articolo 22), introducendo due figure a tempo determinato nel CCNL Istruzione e Ricerca a cui si applicano tutti i relativi istituti contrattuali ivi previsti.

Collaboratore di ricerca. Il collaboratore di ricerca partecipa alle attività di ricerca coordinate e dirette da un responsabile strutturato. La sua attività prevalente è quella di coadiuvare nelle attività specifiche i responsabili dei progetti di ricerca. Il contratto è a tempo determinato della durata di 12 mesi rinnovabile fino ad un massimo di 36 mesi. Il titolo di studio previsto per l’accesso è la laurea magistrale. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie nel trimestre ed è definito in accordo con il responsabile del progetto di ricerca. L’introduzione di questa nuova figura professionale normata anche economicamente dal contratto potrà essere impiegata anche negli Epr, ed è valida al fine del raggiungimento del requisito dei tre anni di esperienza di ricerca utile alla partecipazione al concorso da ricercatore e da tecnologo.

Assistente di ricerca (post doc)

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