Diritto al lavoro agile e/o periodi di assenza esclusi dal tetto massimo del comporto prorogati per tutta l’emergenza sanitaria. In via di risoluzione il ritardo sui codici-SIDI dopo la nostra richiesta di intervento presso il ministero.
A distanza di un mese dall’inizio dell’anno scolastico e alla luce dei più recenti interventi legislativi, si ritiene importante fare un breve aggiornamento sulla situazione dei lavoratori fragili, tema ancora molto sentito tra il personale della scuola.
L’attuale stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2021, prevede la ripresa e l’estensione delle misure di tutela rafforzata per i “cosiddetti” lavoratori fragili dell'art. 26, c.2 e 2-bis, del DL 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, ovvero tutti i dipendenti pubblici e privati “in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104”.
La conversione in legge del DL 111/2021 (L.133/21 pubblicata in GU 1 ottobre 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 la possibilità, per questi lavoratori, di svolgere la prestazione in modalità agile “anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai CCNL vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto” disponendo, in continuità con le norme precedenti, che eventuali periodi di assenza dal servizio siano equiparati al ricovero ospedaliero e non computabili ai fini del periodo di comporto.
È in ritardo, purtroppo, l’adeguamento del SIDI ai nuovi termini previsti dalla legge: i codici per l’assenza dei lavoratori fragili, che verosimilmente saranno confermati (erano AA10 per i contratti a tempo indeterminato e AN28 per quelli a tempo determinato), non risultano ancora attivi ma il ministero, a cui abbiamo rivolto vari solleciti, ha assicurato una risoluzione a breve del problema.
Nulla è cambiato, invece, per ciò che riguarda i lavoratori avviati alla procedura di sorveglianza sanitaria da parte del medico competente per accertare la condizione di idoneità/idoneità con prescrizioni/inidoneità temporanea in relazione al contesto; rimangono vigenti le disposizioni dello scorso anno, consultabili nell’approfondimento alla pagina specifica del nostro sito e al Fascicolo sulle novità della ripartenza 2021/2022.