Ancora del tutto insoddisfacente il trattamento riservato al personale a tempo determinato. Fac simile domanda di utilizzo in altri compiti/mansioni.
Numerosi quesiti vengono posti dalle strutture sindacali territoriali e da singole/i lavoratrici/ori sulla delicata questione dei “lavoratori fragili”, della loro certificazione e del loro possibile trattamento dopo la visita svolta dal medico competente e sulla base del giudizio rilasciato. Con questa notizia tentiamo di fornire alcune risposte.
Su questo tema si ricorda che il Ministero dell’Istruzione - dopo un serrato confronto con i sindacati, che ha consentito di acquisire diversi punti positivi per il personale a tempo indeterminato - ha recentemente fornito alle scuole le indicazioni operative con la nota 1585 dell’11 settembre 2020. Rimane ancora del tutto insoddisfacente il trattamento riservato al personale a tempo determinato.
Ma andiamo con ordine.
Aspetti ed indicazioni riguardanti tutto il personale
- La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica e attribuisce al medico competente, di cui all’articolo 25 del DLgs 81/2008, il compito di supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale.
- Ai sensi dell’art.83 c.3 della L.77/2020, “l’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”.
- Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”.
- È il lavoratore che richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.
- Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
- Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l’effettuazione delle visite e gli fornisce una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica.
- Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” (dalla Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).
- La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.
- Dal giudizio di