La nostra richiesta: riconoscere il 30% dei posti ai precari con 3 anni di servizio e aprire subito il confronto sulla riforma del reclutamento
La necessità di cambiare i regolamenti deriva dalle novità introdotte dal decreto “Sostegni-bis”, che ha sostituito le prove pre-selettive e gli scritti con un’unica prova scritta con quesiti a risposta multipla.
Prova scritta: nei decreti illustrati dall’amministrazione l’impianto delle prove scritte prevede 50 quesiti a risposta multipla, di cui 40 relativi alle conoscenze disciplinari e ai contenuti dell’insegnamento relativi al grado di istruzione o alla tipologia di posto, 5 di lingua inglese, volti all’accertamento della conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, 5 sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla pubblicazione preventiva dei quesiti. La prova è superata da chi consegue una votazione pari almeno a 70/100
Prova orale: rimane confermata l’impostazione già prevista per la prova orale, ovvero una prova volta a valutare la padronanza delle discipline e la capacità di progettazione didattica efficace. La prova si configura quindi come una lezione simulata, con possibilità di estrarre la traccia 24 ore prima della prova stessa. La prova è superata da chi consegua una votazione pari alemno a 70/100.
Articolazione dei punteggi: vengono rideterminati per un massimo di 250 punti, di cui 100 alla prova scritta, 100 all’orale e 50 ai titoli.
Valutazione dei titoli: le tabelle presentate dall’amministrazione ricalcano quelle già previste per i concorsi della primaria e infanzia, con una proporzionale rideterminazione dei punteggi per arrivare a un totale di 50 punti.
Graduatorie vincitori: come previsto nella norma, DL 73/2021, art. 59 c. 10, la graduatoria sarà costituita da un numero di aspiranti pari al numero dei posti messi a concorso.
Le nostre valutazioni e richieste
La principale richiesta presentata riguarda l’esigenza di definire il perimetro applicativo dei due DM: i regolamenti devono riguardare esclusivamente i concorsi ordinari già banditi, non i futuri concorsi. Questo perché sulle future procedure ci aspettiamo e vogliamo un confronto a tutto tondo con il Ministro Bianchi, con l’obiettivo di approdare a una riforma del reclutamento incentrata sulla formazione in ingresso e soluzioni per i precari (tema su cui abbiamo espresso le nostre proposte).
Abbiamo inoltre chiesto di attribuire la quota di riserva di posti pari al 30%, prevista nel DL 73/2021, a coloro che sono in possesso dei tre anni di servizio per i concorsi ordinari già banditi.
Le altre richieste, più tecniche, hanno riguardato i seguenti temi.
Concorso della scuola primaria e dell’infanzia:
- necessità di inserire il diploma di grado preparatorio abilitante per la scuola dell'infanzia
- abbreviare la tempistica di riconoscimento dei t