La nota riassume le indicazioni del dl 172/2021, conferma le interpretazioni sull’obbligo per il solo personale in servizio, ma non supporta le istituzioni soprattutto in materia di sostituzioni. Il personale ATA discriminato. La FLC CGIL porrà al ministero le questioni rimaste problematiche. La nostra scheda di lettura
Il 7 dicembre 2021 il Ministero dell’Istruzione pubblica la nota 1889 con suggerimenti operativi, che alleghiamo.
La nostra scheda di lettura
Ecco, di seguito, in sintesi, le principali questioni trattate.
Si confermano le indicazioni del Decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021, che estende l’obbligo vaccinale, dopo il personale sanitario, al personale scolastico e a quello delle forze dell’ordine.
Dal 15 dicembre 2021, dunque, scatta l’obbligo di vaccinarsi per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei CPIA, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, «La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1» (Art. 2 comma 2).
L’obbligo comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
Può ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico che risulti collocato fuori ruolo, in aspettativa a qualunque titolo, in congedo per maternità o parentale.
Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.
E’ esentato dall’obbligo vaccinale il personale esterno alle istituzioni scolastiche, come coloro che operano a supporto dell’inclusione scolastica, coloro che a qualunque titolo sono impegnati in attività di ampliamento dell’offerta formativa, gli addetti alle mense, alle pulizie, ecc. Questi soggetti, comunque, come già previsto dall’art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87, per accedere ai locali della scuola devono essere in possesso del green pass. Al proposito, la circolare richiama esplicitamente la sezione “Io torno a scuola” del sito del ministero (Domande e risposte istruzione.it), alla faq 10 della sezione 2.