Mobilità scuola 2022-2025: la FLC CGIL dice no ad un contratto modificato in peius

 

 

Non firmano neanche UIL scuola, Snals e Gilda. Violate clausole contrattuali neppure previste dalla legge. Il blocco per tre anni viene esteso a tutto il personale oltre i neo immessi in ruolo. La FLC impugnerà il CCNI.

Premessa

L’ipotesi di CCNI sulla mobilità non è stata sottoscritta da FLC CGIL, UIL scuola, SNALS e Gilda. Una delle ragioni della mancata sottoscrizione è che di fatto non c’è stata trattativa dal momento che il primo incontro con il tavolo completo si è svolto l’11 gennaio 2022 davanti ad una Amministrazione ferma su posizioni intransigenti e inconciliabili. Al secondo incontro del 25 gennaio 2022 è stata presentata una ipotesi rivista di nuovo contratto per il triennio 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 con un testo che per l’Amministrazione era “prendere o lasciare”, non negoziabile nei contenuti, sul quale erano possibili limitati aggiustamenti.

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Speciale mobilità

Da parte nostra sono state, comunque, avanzate diverse proposte. Nel terzo incontro del 27 gennaio il MI ha evidenziato la propria indisponibilità a discutere le osservazioni e le richiese di modifica ed integrazione nel frattempo presentate unitariamente dalla FLC CGIL, UIL scuola, SNALS e Gilda. Di fatto è stato negato qualsiasi spazio di trattativa. Un metodo “padronale” e irrispettoso delle parti sindacali, inaccettabile di per sé. Ma ancor di più inaccettabili sono i contenuti che si volevano imporre al personale della scuola

Vediamo nel dettaglio le novità.

Un aspetto (apparentemente) positivo.

All’articolo 2 comma 7 del CCNI, si consente a tutti i neo assunti di poter presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico 2022/2023 al fine di poter acquisire una scuola di titolarità. L’acquisizione è possibile tramite la domanda di trasferimento oppure nella conferma implicita della sede di attuale servizio, che non è resa disponibile nei movimenti. Quest’ultima ipotesi si estende al caso di mancato esito della mobilità nelle preferenze espresse.
Certamente ciò è positivo, rispetto al blocco derivante dalla legge, ma non si tratta certo di un grande risultato, anche tenuto conto dell’indisponibilità delle sedi che la procedura impone nel complesso meccanismo delle fasi.
Poi nel nuovo CCNI, ecco l’inganno! Nei successivi tre anni, il docente non potrà presentare affatto alcuna domanda di mobilità (articolo 2 comma 6 del nuovo CCNI). Quindi, in concreto, si tratta solo di uno slittamento di un anno del blocco triennale previsto dalla legge.
Questo è l’unico aspetto positivo, ma con beffa differita.

Aspetti negativi ed inaccettabili del nuovo CCNI.

  • Nei fatti il blocco triennale per tutti i neo assunti è rimasto, anche se dilazionato di un anno. Tale blocco triennale, inoltre, viene esteso a tutti gli al

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