Il Ministero ha illustrato il DM che regolamenta l’aggiornamento delle graduatorie, possibile il reinserimento per chi era stato cancellato in quanto non aveva prodotto domanda nei precedenti aggiornamenti.
Validità aggiornamento GAE e graduatorie di 1 fascia d’istituto: a.s. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Tempi di presentazione delle domande: dalle 9:00 del 7 marzo alle 23:59 del 21 marzo 2022. La FLC CGIL insieme alle altre organizzazioni sindacali ha chiesto lo spostamento dell’avvio della procedura e tempi più distesi.
Modalità di presentazione delle domande: attraverso “Istanze on Line (POLIS)”, con credenziali SPID o utenza valida per l'accesso al servizio.
Chi può presentare domanda: personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle GAE, compresi i docenti cancellati per non aver presentato la domanda in occasione di precedenti aggiornamenti
Cosa si può chiedere con l’istanza:
- aggiornamento del punteggio con cui si è inseriti in graduatoria
- reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva
- scioglimento della riserva, per conseguimento del titolo
- il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale si verrà collocati nella fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato
Come compilare la domanda:
- preferenze a parità di punteggio (art. 5 del DPR n. 487 del 1994): va riconfermata con l’apposita casella
- priorità nella scelta della sede (art. 21 e 33 della legge n.104 del 1992): va dichiarata da chi l’acquisisce o riconfermata, se già la si possedeva
- riservisti (art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68): il diritto alla riserva va dichiarato o riconfermato (per chi già lo aveva dichiarato in precedenza). Coloro che lo chiedono per la prima volta, se che non possono produrre il certificato di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio poiché occupati con contratto a TD alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta
Quali titoli e servizi dichiarare: quelli conseguiti dopo il 16 maggio 2019 (scadenza domande del precedente triennio) ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Si possono anche dichiarare quelli già posseduti, ma non presentati entro il 16 maggio 2019. I servizi dell’as 2018/2019 successivi al 16 maggio 2019 possono essere dichiarati solo se l’aspirante non aveva già dichiarato il punteggio massimo consentito per l’anno scolastico.
Servizio prestato nelle sezioni primavera (DM n. 335/2018): l’aspirante deve scegliere la graduatoria su cui far valutare il servizio, che vale massimo 6 punti nell’infanzia e massimo di 3 punti nella primaria.
Servizi svolti con progetti regionali (art 5, c4-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104): sono valutati i servizi che rientrano nei progetti promossi dalle Regioni previa convenzione con il MIUR, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall’as 2012/2013. I rapporti di lavoro non su