Le GAE avranno validità triennale, fino al 2025. Gli specializzandi sostegno potranno inserirsi con riserva e dichiarare il titolo conseguito entro il 15 luglio 2022.
Le regole dell’aggiornamento rimangono uguali a quelle dei precedenti trienni: non sono previsti nuovi inserimenti (salvo chi si reinserisce, in quanto cancellato per non aver presentato domanda in un precedente triennio), né modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli.
Le domande di permanenza / aggiornamento / reinserimento / trasferimento / conferma della riserva / scioglimento della riserva potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, dalle ore 9.00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022.
Validità aggiornamento GAE e graduatorie di 1 fascia d’istituto: a.s. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Tempi di presentazione delle domande: dalle 9:00 del 21 marzo alle 23:59 del 4 aprile 2022.
Modalità di presentazione delle domande: attraverso “Istanze on Line (POLIS)”, con credenziali SPID o utenza valida per l'accesso al servizio.
Chi può presentare domanda: personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle GAE, compresi i docenti cancellati per non aver presentato la domanda in occasione di precedenti aggiornamenti
Cosa si può chiedere con l’istanza:
- aggiornamento del punteggio con cui si è inseriti in graduatoria
- reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva
- scioglimento della riserva, per conseguimento del titolo
- il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale si verrà collocati nella fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato
Come compilare la domanda:
- preferenze a parità di punteggio (art. 5 del DPR n. 487 del 1994): va riconfermata con l’apposita casella
- priorità nella scelta della sede (art. 21 e 33 della legge n.104 del 1992): va dichiarata da chi l’acquisisce o riconfermata, se già la si possedeva
- riservisti (art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68): il diritto alla riserva va dichiarato o riconfermato (per chi già lo aveva dichiarato in precedenza). Coloro che lo chiedono per la prima volta, se che non possono produrre il certificato di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio poiché occupati con contratto a TD alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza