Cosa cambia nella scuola dopo la cessazione dello stato di emergenza

 

Le disposizioni contenute nel DL 24 del 24 marzo 2022. Al 15 giugno decade l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Per la FLC CGIL si tratta di misure discriminatorie per il personale che sottraggono le risorse già contrattate nelle scuole.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Scarica il testo.

Forniamo una sintesi dei contenuti del provvedimento con particolare riferimento alle disposizioni che a decorrere dal 1° aprile 2022, impattano direttamente o indirettamente sulle istituzioni e nelle scuole del sistema educativo, scolastico e formativo. Comunicato stampa.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Permane fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2, tra gli altri casi indicati, anche sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Graduale eliminazione del green pass base

Alla data del 30 aprile 2022 cessa la prescrizione delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo così come per altri servizi e attività, tra cui anche la partecipazione ai concorsi pubblici.

Obblighi vaccinali

L’obbligo vaccinale, da adempiersi con la somministrazione della terza dose di richiamo, si applica fino al 15 giugno 2022 per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, oltre che per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. Permane la possibilità di esenzione o di differimento in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.

Sono confermate le precedenti modalità di controllo, per cui i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni assicurano il rispetto della norma verificando l’adempimento dell’obbligo vaccinale e invitano gli interessati a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni invitano l

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