La norma, introdotta dal decreto legge 36/2022, prevede un successivo decreto per individuare i criteri con cui attribuire ad un numero limitato di scuole le risorse professionali necessarie. Non è questa la soluzione necessaria al buon funzionamento delle scuole.
L’articolo 1, comma 83-bis della legge 107/2015, introdotto dall’articolo 45, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede, a partire all’anno scolastico 2022/2023, nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza, la possibilità di esonero dall’insegnamento di un collaboratore individuato dal dirigente scolastico o di semi-esonero per due collaboratori, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative.
Lo stesso comma 83-bis prevede inoltre che un apposito decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisca parametri, criteri e modalità per l’individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi di tale facoltà, con priorità per quelle con un maggior numero di classi e nei limiti di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
Con una richiesta inviata in data odierna al Capo Dipartimento Istruzione Stefano Versari, la FLC CGIL ha richiesto un incontro urgente di informativa, al fine di conoscere le modalità di applicazione della norma e i tempi di approvazione del decreto.
Da quando la legge di stabilità 2015 ha abolito l’articolo 459 del Testo Unico DLgs 297/94, alle scuole non è stato più consentito di fruire della possibilità di esonero o semi-esonero del docente collaboratore del dirigente scolastico per le insostituibili funzioni di supporto organizzativo.
La novità introdotta dal DL 36/2022 risponde solo parzialmente a questa esigenza, riservandola a 397 scuole, come indicato nella relazione tecnica allegata alla legge di conversione del decreto, e come risulta dall’applicazione del costo medio annuo di un supplente alle risorse messe a disposizione.
Si tratta dell’ennesimo palliativo che, se pure darà un supporto utile ad una piccola parte delle scuole che il prossimo anno si ritroveranno prive del dirigente scolastico titolare, non rappresenta certo la soluzione che la FLC CGIL continua a chiedere da tempo: una legge che definisca il numero delle istituzioni funzionanti in ogni regione, e assegni a ciascuna di esse un dirigente scolastico e un DSGA titolari.