Le nostre proposte per un’equa distribuzione delle risorse e per la riconduzione integrale al Contratto Nazionale anche di questi aspetti di salario accessorio.
Si è svolta nella serata del 21 marzo 2023 presso il Ministero dell’Istruzione e del merito alla presenza del Capo dipartimento delle risorse, Dott. Jacopo Greco, e del Capo Dipartimento degli ordinamenti scolastici, Dott.ssa Carmela Palumbo, l’informativa sull’emanazione del Decreto ministeriale concernente la definizione dei criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie previste dall’articolo 1, comma 561 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate alle istituzioni scolastiche statali del II ciclo di istruzione, ai fini della valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell’orientamento/orientatore.
La presentazione del DM da parte dell’Amministrazione
Le risorse in prima applicazione per l’a.s. 2023/24, vengono distribuite proporzionalmente alla numerosità degli studenti delle classi terze, quarte e quinte attive nelle istituzioni scolastiche secondarie di II grado nell’anno scolastico 2023/24.
I docenti che vogliano assumere la funzione di tutor debbono svolgere preliminarmente un corso di formazione, che possono frequentare se, preferibilmente, sono in possesso di cinque anni di servizio a tempo indeterminato e abbiano svolto già il compito di funzione strumentale in campo di tutoraggio o orientamento.
Sarà lo stesso Decreto a fissare il numero di tutor attivabile per ogni istituzione scolastica, in base al numero degli alunni. Si prevede un tutor per ciascun raggruppamento di studenti con un compenso compreso tra un valore minimo pari a 2.850 euro lordo stato e un valore massimo pari a 4.750 euro lordo stato. Per il docente che ricopra il ruolo di orientatore si prevede invece un compenso compreso tra un valore minimo pari a 1000 euro lordo stato e un valore massimo pari a 2.000 euro lordo stato.
I criteri di utilizzo delle risorse finanziarie sono oggetto di contrattazione di istituto.
Le osservazioni e proposte della FLC CGIL
Va affermato con chiarezza che l’individuazione del docente tutor e del docente orientatore è prerogativa e competenza del Collegio dei Docenti e non genericamente dell’istituzione scolastica.
In questo senso la formazione dei tutor deve essere successiva all’individuazione dei docenti individuati dal Collegio: il processo inverso esautora il collegio della sua funzione.
Se è comprensibile il requisito del possesso del ruolo ai fini dell’accesso alla funzione di tutor anche per garantire la continuità dell’incarico, non è invece coerente con le nuove prassi porre come condizione il possesso di cinque anni di ruolo, quando invece è sufficiente possedere cinque anni di servizio anche non di ruolo (ciò anche al fine di non penalizzare i nuovi assunti a tempo indeterminato).
In ogni caso la disponibilità ad assumere la funzione di tutor per almeno un triennio scolastico non può essere condizione ostativa della mobilità, che può essere anche involontaria.
Il numero degli ammessi alla formazione deve garantire almeno un tutor per classe. Infatti noi riteniamo che il compenso individuato nella proposta illustrata impone la presenza dello stesso tutor su più classi. Invece va fatta un’operazione inclusiva e di maggiore funzionalità garantendo almeno la presenza di un tutor per ciascuna classe. Di conseguenza il compenso potrà variare a seconda del numero di alunni per classe.
Si pone inoltre un problema relativo alla formazione, nel senso che crediamo sia utile e funzionale prevedere la formazione non solo del docente tutor ma anche del docente orientatore. In questo caso valgono tutte le osservazioni fatte circa l’individuazione del docente tutor. In ogni caso si pone l'esigenza di riconoscere l'attività di formazione ai docenti impegnati che deve essere ricompresa nel piano delle attività deliberate dal Collegio docenti.
Riteniamo giusto il passaggio dell’intera materia in contrattazione integrativa ma va precisato che oltre i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie è competenza della contrattazione anche la determinazione dei compensi.
Parimenti giusto è il rinvio del decreto al parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI).
Infine abbiamo sottolineato che, così come già avvenuto per le indennità da riconoscere a chi presta servizio nelle piccole isole, sarebbe opportuno che tutta questa materia venga devoluta alla contrattazione collettiva.
La FLC CGIL, fermo restando le valutazioni critiche già espresse a suo tempo circa l'attuazione delle Linee guida sull'orientamento così come definite dal Ministero, auspica che le proprie osservazioni siano recepite nel testo finale del decreto.