Il Contratto lo sancisce e lo stesso ministero in altre circostanze lo ha riconosciuto
Circolano di nuovo note e notizie che tendono a negare il diritto dei DSGA a vedersi riconosciuto il lavoro aggiuntivo prestato per attività non ricomprese in quelle remunerate dal Fondo d’istituto.
Un fatto che si è presentato anche qualche tempo fa a proposito delle attività aggiuntive prestate per il piano estate 2021 (DM 2 marzo 2021 n. 48 ex Legge 440/1997).
In quella circostanza una faq del medesimo ministero dell’istruzione dava il via libera ai compensi.
Lo stesso CCNL (art 88 comma 2 lettera j) è molto chiaro: ciò che non è remunerato dal Fondo di istituto può andare a beneficio del lavoro aggiuntivo svolto dai DSGA per lo sviluppo dei progetti finanziati diversamente.
Riteniamo inaccettabile questo modus operandi: cambiare le regole in corso d’opera a prestazioni già effettuate è ingiusto è sbagliato. Così facendo si provocano contenzioso, suscitando avversione e indisponibilità da parte dei colleghi che si sono messi al servizio della scuola. FLC CGIL è impegnata a chiarire di nuovo tutto ciò e far si che il Ministero dell’istruzione intervenga positivamente al fine di riconoscere il dovuto al personale DSGA.