Negli ultimi contratti di lavoro della scuola veniva regolato solamente ciò che era tenuto a fare il docente titolare (ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno) che rientrava a scuola dopo il 30 aprile a seguito di un lungo periodo di assenza continuativa (non meno di 150 giorni, periodo ridotto a 90 giorni nelle classi terminali). E' il caso, ad esempio, delle lavoratrici madri che rientrano in servizio dopo il periodo di astensione obbligatoria (5 mesi) successivamente alla data del 30 aprile. Questo docente, per ragioni di continuità didattica, non riprende servizio nelle proprie classi, ma è a disposizione della scuola per supplenze e/o altro. Nulla si affermava, nel contratto, rispetto al supplente in servizio al posto del titolare. Quindi era prassi consolidata che al supplente, nominato per supplenza breve, venisse fatto sottoscrivere un contratto per il tempo strettamente necessario e cioè solamente fino al termine delle lezioni. In caso poi di necessità per scrutini e/o esami finali, sempre riguardanti le stesse classi, la scuola proponeva un nuovo e successivo contratto allo stesso supplente e per i soli giorni necessari alla loro effettuazione. In questi casi non vi era alcun obbligo per il supplente ad accettare
Con il nuovo contratto di lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 le parti hanno provveduto a superare questa contraddizione aggiungendo un passaggio nuovo in cui si afferma: "Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e la valutazioni finali". Quindi esami compresi. Con tale modifica contrattuale è evidente che ora i contratti a tempo determinato nei confronti dei supplenti non vanno più previsti fino al termine delle lezioni, ma fino al termine degli "scrutini e valutazioni finali". Ovviamente quando ricorrono le condizioni di applicazione dell'art. 37 del Ccnl. In questo modo si è modificata una disposizione che di fatto risultava lesiva dei diritti degli alunni da un lato e vessatoria nei confronti dei supplenti, dall'altro, perché li privava del diritto alla retribuzione nel periodo compreso tra l'ultimo giorno di lezione e l'inizio degli scrutini ed esami finali.
Inoiltre, all’articolo 37 del CCNL 2006/09 è detto che per “ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali”. “Mantenuto in servizio”, non “riassunto in servizio”. Quindi sul fatto che deve essere in servizio e retribuito fino alla fine dello scrutinio non ci piove.
E qui si apre un'altra questione, quella relativa all' impiego nei corsi di recupero e negli scrutini, diciamo, definitivi. Questa è un po’ più complicata.