Scuola Il ministero, con la nota n. 3699 del 29 febbraio 2008, fornisce chiarimenti in merito al superamento del periodo di prova.
Scuola: superamento periodo di prova
A seguito di una nostra richiesta di chiarimento, il MPI ha emanato la nota prot. 3699 del 29 febbraio 2008 per precisare una volta per tutte che:
- per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto 2007 e quindi dal 1 settembre 2007 ai soli fini giuridici, e in servizio nell’a.s. 2007/2008 come supplente annuale, sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo che presta un servizio non inferiore a 180 giorni, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale;
- tale personale può anche svolgere l’attività di formazione (ai fini del superamento dell’anno di formazione) nel corso dello stesso anno scolastico. Si chiarisce anche che tale opzione è consentita alla lavoratrice madre, seppur in assenza di regolare prestazione del servizio;
- l’anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera. Pertanto non deve ripetere l’anno di formazione, una volta espletato, chi dovesse instaurare un successivo e nuovo rapporto di lavoro nella stessa o altra provincia;
- rimane fermo, al contrario, l’obbligo del superamento del periodo di prova qualora si instauri un nuovo rapporto di lavoro in un grado di scuola diverso da quello dove si è espletato l’anno di formazione oppure si sia ottenuto un passaggio di ruolo (mobilità professionale verticale) sempre in un diverso grado di scuola;
- il personale neo-nominato che dovesse optare per il conferimento di supplenza ai sensi dell’art. 36 o 59 del C.C.N.L. del 29/11/2007, questo è tenuto al superamento del periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso ovvero nel profilo professionale di titolarità.
Questo perché il 2° comma, dei suddetti articoli del Ccnl, prevede che al predetto personale si applica la disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato.
Roma, 3 marzo 2008